Statuto

Art. 1. COSTITUZIONE

È costituita per volontà del Professor Umberto Veronesi una fondazione denominata “FONDAZIONE UMBERTO VERONESI” con sede in Milano, Piazza Velasca n. 5. Essa potrà far uso della denominazione in lingua inglese “UMBERTO VERONESI FOUNDATION”. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all’estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Art. 2. SCOPI

La Fondazione si pone quale finalità la promozione della ricerca e dello sviluppo scientifico particolarmente in ambito biomedico e sociale, mediante aiuti, anche economici, a progetti di promozione, di formazione e di ricerca, innovativi; l’erogazione di borse di studio a giovani ricercatori, nonché l’assegnazione di riconoscimenti e premi a studiosi meritevoli.

Art. 3. ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l’altro: a) svolgere attività di divulgazione scientifica, ossia di promozione e di diffusione della cultura e del sapere scientifico, in modo da rendere le nozioni e i risultati della ricerca nel campo medico e biologico patrimonio di tutti; b) svolgere attività di prevenzione, primaria e secondaria, da intendersi questa ultima come promozione di stili di vita salutari e corretta alimentazione; c) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; d) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti; e) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti; f) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari; g) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico; h) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui all’art. 2; i) stipulare convenzioni per l’affidamento a terzi di parte di attività; j) istituire premi e borse di studio; k) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell’editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere; l) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali. Nelle attività volte a raggiungere i propri scopi, la Fondazione si atterrà ai principi ed ai valori dettati nella Carta dei principi e dei valori redatta dal Comitato etico, da considerarsi nella sua interezza, nella sua versione attuale o come sarà eventualmente modificata ed aggiornata nel tempo dagli organi competenti, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione. La Fondazione si ispirerà sempre, nel perseguimento dei propri obiettivi, ai principi di tolleranza, solidarietà e rispetto della dignità umana e delle altre forme di vita esistenti.

Art. 4. VIGILANZA

Le Autorità competenti vigilano sull’attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

Art 5. PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è composto: - dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore o da terzi; - dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto; - dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio; - dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio; - da contributi attribuiti al patrimonio dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Art. 6. FONDO DI GESTIONE

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito: - dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima; - da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione; - da eventuali altri contributi attribuiti dallo stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici; - dai contributi in qualsiasi forma concessi dal Fondatore e da terzi; - dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 7. ESERCIZIO FINANZIARIO

L’esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il Consiglio di Amministrazione approva entro il 31 dicembre il bilancio preventivo del successivo esercizio ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo dell’esercizio decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo entro il 30 giugno. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi dettati dal Codice Civile in tema di società di capitali, ove compatibili, nonché i principi contabili nazionali ed internazionali statuiti per il settore. Gli organi della Fondazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 8. FONDATORE

È Fondatore il Professor Umberto Veronesi, vita sua durante. Il Fondatore potrà designare, anche per via testamentaria, la persona destinata a sostituirlo nella carica ed in tutte le prerogative di cui al presente statuto. Qualora il Fondatore decaduto non abbia proceduto alla designazione, i poteri ad esso spettanti saranno di competenza del Consiglio d’Amministrazione. * (vedi dichiarazione Fondatore Prefettura 20/06/2016)

Art. 9. ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione: - il Consiglio di Amministrazione; - il Presidente; - il Vicepresidente, se nominato - il Comitato Scientifico; - il Comitato Etico; - il Comitato d’Onore; - l’Organo di consulenza tecnico-contabile. Eventuali comitati, commissioni ovvero direttori di settore od attività, cui verranno conferiti speciali incarichi, previa determinazione delle attribuzioni, della durata e del numero di membri, potranno essere nominati dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi del successivo art. 11.

Art. 10. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio d’Amministrazione è composto da un numero variabile di membri, da un minimo di tre fino ad un massimo di nove. La sua composizione sarà la seguente: a) il Fondatore, vita sua natural durante; b) fino a otto membri nominati dal Fondatore. I membri del Consiglio di Amministrazione sub b) restano in carica tre esercizi, cioè sino all’approvazione del bilancio del terzo esercizio dalla loro nomina, e possono essere confermati alla scadenza. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Fondatore procederà alla sostituzione del/i consigliere/i decaduto/i. Qualora il numero dei Consiglieri sia inferiore a tre, il Consiglio si intende decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente statuto. Qualora venisse a mancare il Fondatore, le prerogative di cui al presente articolo saranno esercitate dalla persona dal medesimo designata ai sensi dell’art. 8. Nel caso in cui il Fondatore non avesse proceduto alla designazione di cui al comma precedente, il Consigliere od i Consiglieri superstiti provvederanno alla nomina di altro/i membro/i cosicché il Consiglio sia costantemente composto, mediante cooptazione di altri membri da parte dei superstiti, da almeno tre Consiglieri.

Art. 11. COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, e salve le attribuzioni previste da altre norme del presente statuto, il Consiglio: 1) approva le linee generali di attività della Fondazione; 2) approva il bilancio consuntivo ed i budget previsionali; 3) delibera sull’accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull’acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente statuto; 4) delibera la costituzione di comitati e commissioni ovvero la istituzione di direttori o responsabili per settori od attività, fissandone le attribuzioni e la durata e nominandone i membri, previa determinazione del loro numero; 5) nomina al proprio interno il Presidente e, se lo ritiene opportuno, il Vicepresidente, fermo restando quanto previsto all’articolo 13 del presente statuto; 6) istituisce il Comitato Scientifico, determinandone numero dei membri, compiti, durata nella carica e modalità di funzionamento; 7) istituisce il Comitato Etico, determinandone numero dei membri, compiti, durata nella carica e modalità di funzionamento; 8) istituisce il Comitato d’Onore, determinandone numero dei membri, compiti, durata nella carica e modalità di funzionamento; 9) delibera le modifiche allo Statuto; 10) può conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni; 11) delibera lo scioglimento dell’Ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto; 12) può istituire categorie di Partecipanti, o members, della Fondazione, determinandone con apposito regolamento le qualifiche, le prerogative, i requisiti, le modalità di ammissione e quant’altro necessario; 13) svolge ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente statuto.

Art. 12. CONVOCAZIONE E QUORUM

Il Consiglio d’Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi membri; in quest'ultimo caso, e in caso di inerzia del Presidente, alla convocazione provvederà il Vicepresidente, se nominato, o, in ulteriore subordine, l’Organo di consulenza tecnico- contabile. Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei, di cui si abbia prova della avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno sette giorni prima di quello fissato per l’adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un’ora di distanza da questa. Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei suoi membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Per l’assunzione di delibere di modifica dello Statuto sono necessari la presenza ed il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei Consiglieri in carica. Le riunioni sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza od impedimento dal Vicepresidente o, in caso di assenza, impedimento o mancata nomina di quest’ultimo, dal Consigliere più anziano d’età. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario della riunione. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

Art. 13. IL PRESIDENTE ED IL VICEPRESIDENTE

La carica di Presidente spetta di diritto, vita sua natural durante, al Fondatore Prof. Umberto Veronesi. Nel caso in cui il Prof. Umberto Veronesi non voglia o non possa proseguire nella carica, la carica di Presidente verrà assunta dalla persona dal medesimo Fondatore designata ai sensi dell’articolo 8 del presente statuto; e così in perpetuo. Qualora il Fondatore decaduto non abbia proceduto alla designazione, ai sensi dell’articolo 8, il Presidente sarà eletto dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, esegue le deliberazioni del Consiglio stesso ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta. In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di questo nella sua prima riunione che deve essere convocata dal Presidente entro trenta giorni dalla data della avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra. Il Vicepresidente può venire eletto dal Consiglio di Amministrazione, se lo ritiene opportuno, fra i propri membri e fa le veci del Presidente in ogni caso di suo impedimento o assenza, senza che gli competa tuttavia alcuno dei peculiari poteri eventualmente spettanti al Presidente in quanto soggetto designato ai sensi dell’articolo 8 del presente statuto.

Art. 14. ORGANO DI CONSULENZA TECNICO-CONTABILE

L’Organo di consulenza tecnico contabile viene nominato, a seguito di istanza del Consiglio di Amministrazione, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano. L’Organo può essere alternativamente composto, secondo quanto stabilito in sede di nomina, da: 1) un dottore commercialista iscritto nell’apposito registro dei Revisori Legali; 2) un Collegio composto da: - un dottore commercialista iscritto nell’apposito registro dei Revisori Legali, con le funzioni di Presidente; - due membri effettivi; - due membri supplenti. I membri dell’Organo rimangono in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio dalla loro nomina e possono essere riconfermati. L’Organo in carica provvederà ad integrarsi cooptando i membri necessari, qualora uno o più componenti vengano meno per dimissioni o per altre cause; i nuovi nominati resteranno in carica limitatamente al periodo per il quale erano stati nominati i loro predecessori. L’Organo di consulenza tecnico-contabile accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell’apposito Libro delle Adunanze e deliberazioni dell’Organo di consulenza tecnico-contabile. I membri dell’Organo di consulenza tecnico-contabile possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15. SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà anche il liquidatore, ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità. I beni affidati in concessione d’uso, comodato o qualsiasi altra forma di concessione alla Fondazione, all’atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Art. 16. RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge.

Torna a inizio pagina