Statuto

Art. 1. - COSTITUZIONE

È costituita per volontà del Professor Umberto Veronesi una fondazione denominata

“FONDAZIONE UMBERTO VERONESI - ENTE DEL TERZO SETTORE”
o in breve “FONDAZIONE UMBERTO VERONESI ETS”

 con sede in Milano, presso l’indirizzo risultante dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Essa potrà far uso della denominazione in lingua inglese “UMBERTO VERONESI FOUNDATION ETS”.

La Fondazione, che ha durata illimitata, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all’estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

La Fondazione ha l'obbligo di usare negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico la locuzione “ente del terzo settore” o l'acronimo “ETS”. Alla Fondazione si applicano le normative in tema di Enti del Terzo Settore ed in particolare il Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017, n.117) e sue successive modifiche e disposizioni integrative.

Art. 2. - SCOPI, FINALITA’ ED ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE

La Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e precisamente si pone quale finalità la promozione della ricerca e dello sviluppo scientifico particolarmente in ambito biomedico e sociale.

Dette finalità verranno perseguite attraverso lo svolgimento in via principale delle seguenti attività di interesse generale:

  1. ricerca scientifica di particolare interesse sociale (Codice del Terzo Settore, art. 5, comma 1, lettera h);
  2. formazione universitaria e post-universitaria (Codice del Terzo Settore, art. 5, comma 1, lettera g);
  3. organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale (Codice del Terzo Settore, art. 5, comma 1, lettera i);
  4. promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali, sempre nel contesto degli scopi sopra indicati (Codice del Terzo Settore, art. 5, comma 1, lettera w); erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del Codice del Terzo Settore (Codice del Terzo Settore, art. 5, comma 1, lettera u).

Ciò avverrà anche attraverso le seguenti attività:

  1. sostegno, anche economico, a progetti di formazione e di ricerca scientifica;
  2. attività di divulgazione scientifica, ossia di promozione e di diffusione della cultura e del sapere scientifico, in modo da rendere le nozioni e i risultati della ricerca nel campo medico e biologico patrimonio di tutti;
  3. erogazione di finanziamenti a giovani ricercatori;
  4. assegnazione di riconoscimenti e premi a studiosi meritevoli.

Art. 3. - ATTIVITÀ DIVERSE

La Fondazione, previa deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione, potrà esercitare attività diverse da quelle sopra indicate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nei limiti delle normative vigenti ed in conformità all’art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e successivi decreti attuativi.

La Fondazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle linee guida adottate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l’altro:

  1. svolgere attività di prevenzione, primaria e secondaria, da intendersi questa ultima come promozione di stili di vita salutari e corretta alimentazione;
  2. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
  3. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
  4. partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
  5. costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
  6. promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori e gli organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
  7. gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui all’art. 2;
  8. stipulare convenzioni per l’affidamento a terzi di parte di attività;
  9. istituire premi e borse di ricerca;
  10. svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell’editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;
  11. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Nelle attività volte a raggiungere i propri scopi, la Fondazione si atterrà ai principi ed ai valori dettati nella Carta dei principi e dei valori redatta dal Comitato etico, da considerarsi nella sua interezza, nella sua versione attuale o come sarà eventualmente modificata ed aggiornata nel tempo dagli organi competenti, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione. La Fondazione si ispirerà sempre, nel perseguimento dei propri obiettivi, ai principi di tolleranza, solidarietà e rispetto della dignità umana e delle altre forme di vita esistenti.

Art. 4. - VOLONTARI

La Fondazione si può avvalere di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni stabilite anche annualmente dal Presidente. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui è volontario o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario chi occasionalmente coadiuvi gli organi della Fondazione nello svolgimento delle loro funzioni.

Il tutto nei limiti e in rispetto a quanto previsto dall’art. 17 D.Lgs 117/2017.

Art. 5. - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è composto:

  1. dal Fondo di Dotazione, costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità funzionali al perseguimento degli scopi, effettuati dai membri o dai terzi con tale destinazione;
  2. dal Fondo di Gestione, da impiegare per la realizzazione degli scopi e delle attività della Fondazione, costituito da ogni bene, mobile o immobile, che non sia stato espressamente vincolato a Fondo di Dotazione.

Il patrimonio, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione.

La Fondazione può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

Art. 6. - ESERCIZIO FINANZIARIO

L’esercizio finanziario ha inizio l’1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Collegio di Indirizzo approva entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell’esercizio decorso, predisposto dal Consiglio di Amministrazione. Qualora particolari esigenze lo richiedano il Collegio di Indirizzo approva il bilancio consuntivo entro il 30 giugno.

Il Bilancio, redatto ai sensi delle normative vigenti per gli enti del terzo settore, è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Ove sussistano i presupposti, ai sensi dell’art. 13 comma 2, del D.Lgs. 117/2017, il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, di cui all’articolo 3 del presente statuto, nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

Ove sussistano i presupposti, ai sensi dell’art. 14 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, il Collegio di Indirizzo approverà il bilancio sociale, redatto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge; il Consiglio di Amministrazione provvederà poi agli adempimenti connessi così come previsti dal medesimo art. 14 comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

Ove sussistano i presupposti, ai sensi dell’art. 14 comma 2, del D.Lgs. 117/2017, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti dovranno essere in ogni caso pubblicati annualmente e tenuti aggiornati nel proprio sito internet.

La Fondazione deve tenere scritture contabili adeguate alla normativa vigente in base alle caratteristiche dell’Ente.

Art. 7. - LIBRI SOCIALI

La Fondazione deve tenere i libri sociali obbligatori previsti dall’art. 15 del D. Lgs. 117/2017.

I membri degli organi della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le seguenti modalità: colui che, appartenendo ad una delle categorie di cui sopra, intende consultare, personalmente o tramite professionisti, i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione, deve inviare apposita richiesta all’organo amministrativo che determinerà la data d’inizio della consultazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.

L’organo amministrativo potrà pretendere che il professionista che assiste il richiedente sia tenuto, sulla base del proprio ordinamento professionale riconosciuto dalla legge, al segreto professionale.

La consultazione potrà svolgersi durante l’ordinario orario di lavoro degli uffici della Fondazione e con modalità e durata tali da non arrecare intralcio all’ordinato svolgimento dell’attività.

La consultazione dei libri e documenti può essere effettuata nello studio del professionista che assiste la Fondazione. I costi della consultazione sono a carico del richiedente.

Il richiedente è tenuto ad utilizzare tutte le informazioni ed i documenti di cui ha preso visione con le modalità di cui sopra, senza ledere i diritti della Fondazione, rispettando la riservatezza delle informazioni acquisite e i diritti delle persone coinvolte, compreso il diritto alla tutela dei dati personali di cui al Regolamento UE n. 679/2016.

Art. 8. - FONDATORE

È Fondatore il Professor Umberto Veronesi.

Art. 9. - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Collegio di Indirizzo

- il Consiglio di Amministrazione;

- il Presidente della Fondazione ed il Vicepresidente, se nominato;

- il Direttore Generale;

- il Comitato Tecnico-Scientifico;

- il Comitato Etico;

- l’Organo di Controllo.

Eventuali altri comitati, commissioni ovvero direttori di settore od attività, cui verranno conferiti speciali incarichi, previa determinazione delle attribuzioni, della durata e del numero di membri, potranno essere nominati dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi del successivo art. 11.

Art. 10. - COLLEGIO DI INDIRIZZO

Il Collegio di Indirizzo è composto da un numero variabile di membri, da un minimo di cinque fino ad un massimo di nove. Fanno parte di diritto del Consiglio di Indirizzo i Presidenti del Comitato Tecnico-scientifico, del Comitato Etico e della Fondazione, finchè dura tale carica. Gli altri membri, nominati ai sensi del presente articolo, durano in carica sino a dimissioni o decadenza.

I membri del Collegio di Indirizzo devono possedere una comprovata esperienza in campo scientifico, medico, legale o economico.

Il Collegio di Indirizzo è l’organo deputato ad approvare ed indirizzare, nel rispetto delle finalità statutarie, gli obiettivi ed i programmi della Fondazione, verificando i risultati complessivi della gestione della medesima.

Il Collegio di Indirizzo, in particolare, provvede a:

  1. cooptare, ove opportuno, nuovi membri del Collegio di Indirizzo;
  2. nominare e revocare i membri del Consiglio di Amministrazione, fra i quali nomina il Presidente della Fondazione;
  3. nominare e revocare il componente dell’Organo di Controllo;
  4. nominare e revocare, ove obbligatorio o ritenuto opportuno, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  5. approvare il Regolamento della Fondazione o di singoli settori, ove opportuno;
  6. approvare le linee generali delle attività da svolgersi da parte della Fondazione;
  7. approvare il Bilancio d’esercizio e, ove necessario, il Bilancio sociale;
  8. deliberare eventuali modifiche statutarie;
  9. deliberare trasformazioni, fusioni o scissioni;
  10. deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione, alla nomina del Liquidatore ed alla devoluzione del patrimonio.

Il Collegio di Indirizzo è convocato da uno qualsiasi dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei a dimostrare l’avvenuta ricezione, inoltrati almeno sette giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora. E’ ammessa la convocazione per posta elettronica ordinaria, che si riterrà perfezionata a seguito di risposta o di ricezione della ricevuta di consegna.

Il Collegio di Indirizzo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti. Le deliberazioni di cui alle lettere a), h), i) e j) del precedente quarto comma sono validamente adottate con il voto favorevole dell’unanimità dei propri componenti meno uno.

La decadenza di un membro del Collegio di Indirizzo può essere disposta dagli altri membri, a maggioranza dei propri componenti escluso il membro in oggetto, in caso di sopravvenuta incapacità fisica o psichica, dovendosi con ciò intendere l’interdizione, l’inabilitazione, la sottoposizione ad amministrazione di sostegno ovvero l’inidoneità dello stesso di attendere in modo vigile alle proprie incombenze, comprovata da una certificazione redatta da un neurologo o da uno psichiatra, attestante l’incapacità naturale del soggetto coinvolto.

E’ ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio di Indirizzo si tengano mediante mezzi di tele/videocomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, l’adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente nominato dai presenti ad inizio riunione.

La carica di membro del Collegio di Indirizzo è necessariamente gratuita.

Art. 11. - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Il Consiglio d’Amministrazione è composto da un numero variabile di membri, da un minimo di tre fino ad un massimo di nove, compreso il Presidente, nominati dal Collegio di Indirizzo, che restano in carica tre esercizi, cioè sino all’approvazione del bilancio del terzo esercizio dalla loro nomina, e possono essere confermati alla scadenza.

I membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere una comprovata esperienza in campo scientifico, medico, legale o economico.

In caso di cessazione di uno o più consiglieri, il Collegio di Indirizzo provvede immediatamente alla sostituzione.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, nel rispetto delle linee generali dettate dal Collegio di Indirizzo.

Il Consiglio di Amministrazione ha piena autonomia gestionale ed in particolare provvede a:

- stabilire annualmente le attività che verranno svolte;

- predisporre il bilancio consuntivo, oltre al bilancio sociale se necessario, e sottoporlo per l’approvazione al Collegio di Indirizzo;

- nominare i membri del Comitato Tecnico Scientifico e del Comitato Etico, ove ritenuto opportuno;

- deliberare sull’accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull’acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente statuto;

- nominare il Direttore Generale, anche fra soggetti estranei agli organi della Fondazione;

- nominare i membri dei Comitati della Fondazione;

- deliberare la costituzione di altri comitati e commissioni ovvero la istituzione di direttori o responsabili per settori od attività, fissandone le attribuzioni e la durata e nominandone i membri, previa determinazione del loro numero;

- nominare al proprio interno, se lo ritiene opportuno, il Vicepresidente della Fondazione;

- conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni.

Il Consiglio d’Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi membri; in quest'ultimo caso, e in caso di inerzia del Presidente, alla convocazione provvederà il Vicepresidente, se nominato, o, in ulteriore subordine, l’Organo di Controllo.

Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei, di cui si abbia prova della avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza od impedimento dal Vicepresidente o, in caso di assenza, impedimento o mancata nomina di quest’ultimo, dal Consigliere più anziano d’età.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario della riunione.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente.

Art. 12. - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione viene nominato dal Collegio di Indirizzo fra i membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, è membro di diritto del Collegio di Indirizzo ed esercita i poteri che gli vengono delegati in via generale o di volta in volta. In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di questo nella sua prima riunione che deve essere convocata dal Presidente senza indugio.

Il Vicepresidente può venire eletto dal Consiglio di Amministrazione, se lo ritiene opportuno, fra i propri membri e fa le veci del Presidente in ogni caso di suo impedimento o assenza.

Art. 13. - DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale è nominato, anche all’esterno, dal Consiglio di Amministrazione, resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio dalla propria nomina e può essere riconfermato.

Il Direttore Generale è responsabile operativo della Fondazione ed esercita i poteri ad esso delegati dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina, ovvero previsti dal presente Statuto.

Egli, in particolare:

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;

- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Collegio di Indirizzo e del Consiglio d'Amministrazione, nonché agli atti del Presidente.

Art. 14. - COMITATI

La Fondazione ha i seguenti Comitati:

- il Comitato Tecnico Scientifico, deputato a valutare il merito dei candidati per le erogazioni, a privati ed enti, di borse di studio e di premi e dei partecipanti ai concorsi in genere, nei limiti di spesa stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;

- il Comitato Etico, deputato ad assicurare che tutte le componenti della Fondazione operino nel rispetto dei principi etici impartiti dal Fondatore, aggiornando e verificando l’applicazione del Codice Etico. Ciascun Comitato:

- è composto da un numero variabile di membri, determinato al momento della nomina dal Consiglio di Amministrazione, in base alle necessità rilevate;

- ha un proprio Presidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i membri del Comitato, che diviene automaticamente membro del Collegio di Indirizzo finchè dura tale qualifica;

- è convocato dal proprio Presidente o dal Direttore Generale e delibera a maggioranza dei presenti. Delle riunioni è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione, scelto fra i presenti, e dal segretario.

Alle riunioni dei Comitati possono partecipare il Presidente della Fondazione e il Direttore Generale, senza diritto di voto. Potranno esser costituiti ulteriori Comitati dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto.

Art. 15. - ORGANO DI CONTROLLO

Ai sensi dell’art. 30 del Codice del Terzo Settore, l’organo di controllo viene nominato dal Collegio di Indirizzo. L’organo di controllo può essere alternativamente composto, secondo quanto

stabilito in sede di nomina, da:

1) un dottore commercialista iscritto nell’apposito registro dei Revisori Legali;

2) un Collegio composto da:

- un dottore commercialista iscritto nell’apposito registro dei Revisori Legali, con le funzioni di Presidente;

- due membri effettivi;

- due membri supplenti.

I membri dell’organo di controllo rimangono in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio dalla loro nomina e possono essere riconfermati.

Ai componenti dell’organo di controllo si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2399 del Codice civile.

L’organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizionidel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L’Organo di controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale, ove redatto, sia stato formato in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017.

L’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 16. - SCIOGLIMENTO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico del Terzo Settore, ad altri Enti del Terzo Settore da individuarsi con la deliberazione che avrà ad oggetto lo scioglimento e che nominerà altresì il Liquidatore.

I beni affidati in concessione d’uso, comodato o qualsiasi altra forma di concessione alla Fondazione, all’atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Art. 17. - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice civile, della normativa sul Terzo Settore ed in genere le norme di legge vigenti in materia.

 

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